PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 1825 nel nuovo testo trasmesso dalle Commissioni competenti e rilevato che:

                esso reca due deleghe legislative in materia di acquisto e vendita dei diritti sulle opere audiovisive e cinematografiche europee (articolo 5) e per la definizione delle modalità attraverso cui rilevare indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione (articolo 7) i cui termini di esercizio, rispettivamente di tre mesi e di sei mesi, appaiono piuttosto ristretti;

                nell'intervenire in un settore dell'ordinamento già caratterizzato dalla presenza di una pluralità di fonti normative stratificate nel tempo, si introducono disposizioni concernenti la fase di transizione delle trasmissioni televisive dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale senza procedere ad una complessiva novellazione dell'attuale disciplina principalmente contenuta nel testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo n. 177 del 2005) e nella legge n. 112 del 2004; tale modalità di produzione normativa non appare conforme alle esigenze di semplificazione e di riordino della normativa vigente, a ciò contribuendo anche la potenziale sovrapposizione di alcune disposizioni con gli articoli 39 e 40 del disegno di legge finanziaria per il 2008 (A.S. 1817), nonché con le disposizioni dell'articolo 16 del decreto-legge n. 159 del 2007, emanato lo scorso 1o ottobre ed attualmente in corso di conversione al Senato (A.S. 1819);

                reca, all'articolo 3, comma 15, un richiamo normativo generico alle «norme di par condicio per le emittenti locali», ed al comma 13 del medesimo articolo una formula abrogativa indeterminata (che andrebbe sostituita specificando le disposizioni che si intendono abrogare), nonché espressioni il cui significato tecnico potrebbe essere reso con locuzioni di uso comune, (ad esempio, l'espressione «risorse frequenziali» potrebbe essere sostituita con la formula «frequenze disponibili»; nella frase «le porzioni di frequenze libere (...) possono essere utilizzate, su base non interferenziale» potrebbe essere utilizzata la locuzione «senza creare interferenze del segnale»);

                la tecnica della novellazione - agli articoli 2, comma 5; 10, comma 1, lettere a), b), g) ed h), ed ai commi 3 e 8 - non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi urga singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

                è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

 

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                non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

             ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            si proceda a coordinare i contenuti del provvedimento con quanto statuito nell'articolo 16 del decreto legge n. 159 del 2007, in corso di conversione al Senato, i cui commi 1, 2 e 3 recano disposizioni di tenore analogo (ma non coincidenti) a quelle presenti nell'articolo 4 del disegno di legge in esame; inoltre, il comma 4 del citato articolo 16 sposta dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2012 il termine finale della fase di transizione del sistema televisivo dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale (cosiddetto «switch off»), che agli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge in esame è invece individuato nel 30 novembre 2012;

            all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, si proceda a specificare che eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi sono adottati con l'osservanza dei medesimi principi e criteri direttivi della delega principale.

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 2, commi 1, 2, e 3 - concernenti i casi di posizione dominante nel settore televisivo - nonché all'articolo 3, comma 9 - relativo all'ambito di applicazione del cosiddetto trading delle frequenze - dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere alla riformulazione delle disposizioni in termini di novella al citato testo unico della radiotelevisione (ed in particolare agli articoli 43 e 27, comma 3), provvedendo altresì alla contestuale abrogazione delle disposizioni contenute in altre fonti normative, ove esse siano ormai confluite nel medesimo testo unico (si segnala, a titolo esemplificativo, che il citato articolo 27, comma 3, del testo unico ha un contenuto pressoché identico all'articolo 23, comma 3, della legge n. 112 del 2004);

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                all'articolo 2, comma 2 - ove si definiscono le procedure di accertamento svolte dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, prevedendo un obbligo di consultazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato - dovrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere analoga procedura anche in sede di prima applicazione di tale disciplina;

                all'articolo 9 - la cui rubrica esplicita l'intenzione di introduce una disciplina di «tutela degli utenti» - dovrebbe valutarsi

 

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l'opportunità di chiarire la portata normativa della previsione secondo cui «le tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale devono essere utilizzate al fine di garantire i medesimi diritti e le medesime capacità degli utenti del servizio rispetto alle tecnologie di trasmissione analogica, in particolare con riferimento alla fruizione dei contenuti in luoghi, tempi e apparecchiature scelti dall'utente stesso»;

                dovrebbe infine valutarsi l'opportunità di integrare il titolo nonché la rubrica dell'articolo 7 con un espresso riferimento alla presenza di disposizioni di delega, in ossequio al paragrafo 1 della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1825 Governo, recante «Disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale»;

            rilevato che le disposizioni del disegno di legge in esame sono inquadrabili in misura prevalente nella materia «ordinamento della comunicazione», demandata dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente dello Stato, a cui è affidata la sola legislazione di principio;

            considerato inoltre che, in relazione alla finalità complessiva del provvedimento dichiarata all'articolo 1, ossia di evitare la costituzione di posizioni dominanti nel nuovo contesto tecnologico e di consolidare la tutela del pluralismo e della concorrenza, vengono in rilievo le materie «tutela della concorrenza», e «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», tra i quali sono ricomprese le libertà di espressione e di manifestazione del pensiero di cui all'articolo 21 della Costituzione, attribuite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione;

            evidenziato altresì che le norme di delega legislativa per la revisione della disciplina della vendita dei diritti televisivi sulle opere audiovisive e cinematografiche europee recate dall'articolo 5 del disegno di legge in esame possono essere altresì inquadrate nell'ambito delle materie «opere dell'ingegno», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e «promozione ed organizzazione di attività culturali», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

 

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            osservato, a tale riguardo, che la Corte costituzionale nella sentenza n. 285 del 2005 ha evidenziato come sia da ritenersi costituzionalmente legittima una normativa completa ed autoapplicativa in materia di attività cinematografica, in considerazione della circostanza che il livello di governo regionale - e, a maggior ragione, quello infraregionale - appaiano strutturalmente inadeguati a soddisfare, da soli, lo svolgimento di tutte le tipiche e complesse attività di disciplina e sostegno del settore cinematografico;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        Il Comitato permanente per i pareri della II Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1825;

            rilevato che l'articolo 10, comma 5, introduce il nuovo comma 2-bis all'articolo 51 del decreto legislativo n. 177 del 2005, volto ad escludere per tutte le sanzioni amministrative sopra riportate, il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge n. 689 del 1981,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il rapporto tra il nuovo comma 2-bis dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 177 del 2005, e la previsione di cui al comma 5 del medesimo articolo, che prevede la riduzione delle sanzioni per le stesse violazioni in favore delle emittenti locali, «in attesa che il Governo emani uno o più regolamenti nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale.

 

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PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1825 e abbinate;

            preso atto dei chiarimenti del Governo per cui:

                i compiti in materia di vigilanza sul superamento dei limiti alla raccolta pubblicitaria del settore televisivo e di regolamentazione, che l'articolo 2, commi 2 e 7, attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e quelli in materia di vigilanza sulle dinamiche dei prezzi di vendita degli spazi pubblicitari, e sulla eventuale esistenza di condotte restrittive della libertà di concorrenza, che l'articolo 2, comma 4, attribuisce alla competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, rientrano tra i compiti di istituto che le due Autorità già esercitano in via ordinaria per quanto di rispettiva competenza;

                alle procedure pubbliche di riassegnazione delle frequenze, di cui all'articolo 3, e agli altri adempimenti posti a carico del Ministero delle comunicazioni, si farà fronte con le risorse già disponibili in base alla legislazione vigente;

              dall'attuazione della delega di cui all'articolo 5 non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto, in particolare, le forme di sostegno economico alle attività dei produttori indipendenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), verranno comunque finanziate con l'estensione della base della contribuzione economica a tutti i fornitori di contenuti, di cui alla lettera c) del comma 3 del medesimo articolo 5;

                il termine «risorse» utilizzato al comma 1 dell'articolo 6 deve intendersi come esclusivamente riferito alle frequenze televisive;

                le disposizioni dell'articolo 7 pongono l'attività di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione in capo a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

                l'abrogazione dell'articolo 21 della legge n. 112 del 2004, che prevede la dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI non comporta effetti finanziari, in quanto a tale disposizione, peraltro non attuata, non risultano ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica;

            considerato che:

                risulta comunque opportuno inserire una clausola di invarianza finanziaria nella delega di cui all'articolo 5 e prevedere la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari;

                è necessario procedere alla correzione di un errore materiale nell'indicazione operata all'articolo 8, comma 2, dell'unità previsionale

 

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di base nella quale far confluire le somme eccedenti percepite dai produttori in violazione dei limiti alla trasmissione pubblicitaria di cui agli articoli 2 e 3 del provvedimento,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            a) all'articolo 8, comma 2, sostituire le parole da: «che confluiranno» fino alla fine del comma con le seguenti: «che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla unità previsionale di base 4.1.2.5, capitolo 3121, dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni»;

            b) all'articolo 11, comma 2, sostituire le parole: «non derivano» con le seguenti: «non devono derivare»;

        e con le seguenti ulteriori condizioni:

            all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «Il Governo è delegato ad adottare» inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

        conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Gli schemi di decreto legislativo, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni».


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

NULLA OSTA
 

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PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1825 Governo, in corso di esame presso le Commissioni VII e IX della Camera, recante disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale;

            considerato che il testo reca disposizioni volte ad evitare la costituzione di posizioni dominanti nel nuovo contesto tecnologico e tese a consolidare la tutela del pluralismo e della concorrenza, nella fase di transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale, in adesione ai principi della più equa distribuzione delle risorse frequenziali ed economiche, della progressiva separazione tra operatori di rete e fornitori di contenuti, dei limiti alla capacità trasmissiva utilizzata dai fornitori di contenuti, della promozione dei servizi interattivi di pubblica utilità diffusi attraverso il mezzo televisivo tramite il nuovo standard tecnologico;

            evidenziato quanto disposto dall'articolo 3 del testo, secondo cui all'emittenza televisiva in ambito locale viene riservato, sia in tecnologia analogica che digitale, un terzo della capacità trasmissiva (comma 16), e, in considerazione delle esigenze di tutela delle abitudini e delle preferenze dei telespettatori, è altresì riservato, in ciascun bacino, fino a un terzo della numerazione da 1 a 9 da applicare all'ordinamento automatico dei programmi offerti su tecnologia digitale terrestre, quota stabilita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tenuto conto delle quote di mercato di ciascuna emittente locale;

 

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            rilevate le previsioni recate dall'articolo 6 del testo, relativo alle misure di tutela dell'emittenza televisiva locale, considerata una risorsa essenziale per la tutela del pluralismo informativo, per le quali, ferma restando a regime la conformità alle disposizioni del piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale ed il rispetto dei principi di uso efficiente dello spettro elettromagnetico, nella fase di transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale è assicurata all'emittenza televisiva locale la riserva di un terzo delle risorse resesi disponibili in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3; rilevato altresì che le forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari, come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi, sono trasmesse esclusivamente dai soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione televisiva in ambito locale;

            evidenziato che il comma 5 dell'articolo 6 del testo abroga il comma 5 dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, precludendo alle Regioni la facoltà di modificare la quota di risorse economiche che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, e che, ai sensi del comma 1 del predetto articolo 41, devono risultare complessivamente impegnate per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici;

            considerato che le disposizioni del testo in esame appaiono riconducibili alla materia «ordinamento della comunicazione», demandata dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente dello Stato a cui è affidata la sola legislazione di principio; evidenziato peraltro, in relazione alla finalità complessiva del provvedimento espressa all'articolo 1, volta ad evitare la costituzione di posizioni dominanti nel nuovo contesto tecnologico ed a consolidare la tutela del pluralismo e della concorrenza, che assumono rilievo le materie della tutela della concorrenza e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione), attribuite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere il comma 5 dell'articolo 6 del testo in esame, al fine di consentire alle Regioni, nella propria autonomia finanziaria, di poter variare la quota di risorse economiche che le amministrazioni pubbliche possono spendere a favore dell'emittenza privata televisiva e radiofonica locale.

 

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